New Orleans, la culla del Jazz e dei grandi sognatori. Lo sa bene Tiana, una giovane ragazza afroamericana di 19 anni. Audace, intraprendente e laboriosa, lavora come cameriera in ben due locali per realizzare il suo sogno e quello del padre: aprire un ristorante dove mangiare ottimo cibo e ascoltare buona musica.
Grazie alla storia di Tiana, continuiamo il nostro magico viaggio nel mondo della capacità giuridica ed analizziamo, nello specifico, la condizione dello straniero.
Prima di proseguire la nostra avventura, però, occorre tornare indietro di qualche chilometro e ricordare la definizione di capacità giuridica e comprendere cosa s'intende per straniero.
Con l'espressione capacità giuridica s'intende l'attitudine di un essere umano ad essere titolare di diritti e di doveri. Essa si acquista con la nascita e si perde con la morte (vedi articolo al seguente link).
Tale concetto giuridico rappresenta, oggi, una delle colonne portanti del diritto moderno. In passato, infatti, esistevano persone prive di capacità giuridica come, ad esempio, gli schiavi. Essi, essendo di proprietà dei loro padroni, potevano essere comprati e venduti, picchiati e uccisi. Insomma, lo schiavo era considerato come un oggetto e non un soggetto in grado di essere titolare di diritti e di doveri.
Il concetto di capacità giuridica, inoltre, è espressione del principio di libertà ed uguaglianza. A tal riguardo, l'articolo 22 della Costituzione stabilisce che: "nessuno deve essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome". Nonostante ciò, l'ordinamento giuridico italiano presenta al suo interno un unico esempio di "incapacità giuridica speciale": lo straniero, per l'appunto.
Va evidenziato subito che il nostro ordinamento è sprovvisto di una vera e propria definizione di straniero. Infatti si è soliti darne una definizione in senso negativo, cioè come colui che è privo della cittadinanza.
La nozione di straniero ha subito moltissimi cambiamenti e sviluppi nel nostro ordinamento. In tal senso, si possono individuare cinque categorie di soggetti sprovvisti di cittadinanza italiana:
1. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Si tratta di coloro che appartengono alla nazione italiana, ma, come conseguenza della perdita della cittadinanza, non fanno più parte del popolo italiano. In questa categoria rientrano ad esempio i cittadini italiani residenti nei territori che, dopo la fine della seconda guerra mondiale, sono stati ceduti dall'Italia alla Francia o alla ex-Jugoslavia oppure coloro che, emigrati, hanno dovuto abbandonare (la maggior parte dei casi per motivi di lavoro) la cittadinanza italiana per acquistare la cittadinanza del paese che li ospitava. Su questo punto possiamo fare il seguente esempio. Tiana ha un grande sogno: aprire un ristorante. Per coronare questo suo sogno, si ritrova costretta ad abbandonare la sua amata città natale, Roma. Si trasferisce a New Orleans, la città in cui tutti possono realizzare i propri obiettivi, anche Tiana. Compiendo questo passo, la giovane ragazza, non solo deve rinunciare alla sua amata città natale ma anche alla cittadinanza italiana, acquistando così quella americana
2. I cittadini di Stati membri dell'Unione Europea. Riguardo a questa categoria è doveroso far riferimento all'art. 17 del Trattato di Maastricht sull'U.E. del 1992: "È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato".
3. Gli stranieri non cittadini di Stati membri dell'Unione Europea. Tra questi si distinguono coloro che sono regolarmente soggiornanti (titolari del diritto di asilo), ossia tutte quelle persone che sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno, e i rifugiati. Si tratta di due categorie di stranieri che, a causa di particolari situazioni politiche e sociali presenti nei loro paesi di provenienza, dispongono di un trattamento di favore da parte dell'ordinamento italiano qualora facciano ingresso e soggiornino sul territorio della Repubblica. Nello specifico:
a) ai titolari del diritto di asilo si riferisce l'art. 10, comma 3, Cost: "Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge";
b) La categoria dei rifugiati, invece, è disciplinata dall'art. 1 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati (28 Luglio 1951, Ginevra). Il citato articolo riconosce protezione a tutti coloro che per un giustificato timore di essere perseguitati per la loro razza, per la loro religione od opinioni politiche, in virtù di questo timore, non fanno richiesta della protezione dello Stato in cui si trovano.
4. Gli apolidi. A questa categoria appartengono tutti coloro che, a causa di una combinazione sfavorevole dei criteri per acquistare la cittadinanza, non sono cittadini di alcuno Stato.
5. Infine, gli stranieri extracomunitari. Essi si distinguono in stranieri extracomunitari regolari e stranieri extracomunitari irregolari.
a) Stranieri extra comunitari regolari. La loro condizione giuridica è disciplinata dall'art. 2, comma 2, TUI (Testo unico sull'immigrazione): "Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente". Da un'attenta lettura del suddetto dettato si può intuire il fatto che il nostro ordinamento riconosce a tutti, indipendentemente dal possesso o meno del permesso di soggiorno, i diritti fondamentali della persona, quei diritti e libertà riconosciuti all'essere umano in quanto tale, a prescindere dalla nazionalità, dal sesso, dalla razza e dalla religione. Diritti fondamentali irrinunciabili, inviolabili e inalienabili. Inoltre, lo straniero in possesso del permesso di soggiorno gode degli stessi diritti attribuiti al cittadino italiano.
b) Stranieri extracomunitari irregolari. Per costoro, l'ordinamento riconosce una protezione minimale. Art. 2, comma 1, TUI: "Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti". Inoltre ai sensi dell'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile (cd. preleggi) italiano: "Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali". In questo contesto vige il principio della condizione di reciprocità per l'attribuzione di altri diritti. Ciò significa che, qualora l'ordinamento del paese di origine dello straniero riconosca un eguale trattamento al cittadino italiano, il primo (lo straniero) può godere dei medesimi diritti attribuiti al secondo (al cittadino italiano).
Tirando quindi le fila del discorso, ex art. 2 TUI tutti i cittadini stranieri, purché siano in possesso dei requisiti previsti dalla Legge, che intendono recarsi in Italia godono degli stessi diritti fondamentali dei cittadini italiani e, proprio come quest'ultimi, devono adempiere ai propri doveri. Quindi, i cittadini stranieri sono titolari della medesima capacità giuridica dei cittadini italiani.
In conclusione, secondo l'articolo 1 della Costituzione italiana: "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro". In ragione del citato articolo, gli stranieri titolari del diritto di asilo in Italia hanno, come tutti i cittadini italiani, diritto ad un compenso adeguato per il lavoro svolto, diritto al versamento di contributi per la sanità e la previdenza e alla garanzia del sostentamento nei casi di malattia o infortunio sul posto di lavoro. Inoltre, in caso di discriminazione o sfruttamento sul luogo del lavoro, lo straniero ha il diritto di rivolgersi alle autorità pubbliche per far valere i propri diritti.
L'ultima tappa di questa nostra avventura sarà: la perdita della capacità giuridica. Ne parleremo nel prossimo articolo…