Art. 44 CP – condizione obiettiva di punibilità
Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.
Nella tranquilla cittadina di Middleton, Kim Possible trascorre una comune vita da liceale nella quale, come tutte le sue coetanee, cerca di destreggiarsi fra problemi adolescenziali, compiti, interrogazioni e allenamenti di cheerleading.
La tranquillità però è solo apparente dal momento che Kim, nelle vesti di Kim Possible, ogni giorno è pronta a battersi contro i più malvagi nemici ed i loro piani, orditi nei minimi particolari per la conquista del mondo!
Ovviamente non può farlo da sola, ma viene aiutata dai suoi amici Ron e Wade con i quali rimane sempre in contatto grazie ad un fantastico gadget: il kimmunicator.
Questo piccolo concentrato di tecnologia oltre che a funzionare come smartphone ha molte altre funzioni: foto e videocamera, sensori di vario tipo, disturbatore di frequenze, microfono, è dotato di ruote e fra le altre cose può essere usato come drone.
È un vero e proprio gadget da 007, ma proprio per questo potrebbe portare qualche problema alla nostra Kim: se venisse trovata in una zona militare con il kimmunicator, potrebbe avere qualche problema?
Fino ad ora abbiamo visto come il principio di colpevolezza impone che la punibilità sia sempre rapportata con l'imputabilità del soggetto e con la necessaria rimproverabilità delle condotte al suo autore.
Il Codice penale prevede però anche l'articolo 44, rubricato 'condizioni obiettive di punibilità', che recita come "quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto."
Da ciò è possibile trarre la nozione di condizione obiettiva: si parla di un accadimento che avviene assieme al fatto 'criminale', o subito dopo di esso, ma per il quale è del tutto indifferente la relazione psicologica con il suo autore. Tale accadimento potrà dunque essere voluto da Kim, ma potrebbe anche essere non voluto, addirittura imprevisto ed imprevedibile, senza che però questa 'mancanza' di connessione con la sua volontà (o non volontà) rilevi in alcun modo.
Si dice dunque che esse vadano ad incidere non sul quantum (cioè sulla quantità di pena che viene inflitta) bensì sull'an: la loro semplice presenza fa sorgere la punibilità del soggetto, la loro mancanza la esclude e si ritiene che – seppur siano piuttosto rare nella casistica 'quotidiana' – siano state inserite nell'impianto del codice per far sì che alcune situazioni vengano in rilievo per la loro pura esistenza, senza dunque la necessità di una valutazione di volta in volta da parte del giudice.
Si distingue fra condizioni intrinseche, che incidono sull’interesse tutelato dalla fattispecie ed estrinseche che, pur svolgendo la medesima funzione, subordinano la rilevanza penale della condotta al verificarsi di un evento condizionante esterno.
Immaginiamo che la tranquilla liceale Kim si trovi a passare per caso in prossimità di un luogo militare e che le venga trovato il kimmunicator: certamente quest'ultimo è uno strumento che può carpire notizie segrete e, per questo motivo, può rilevare ai sensi del secondo comma dell'articolo 260 c.p.
Tale comma punisce infatti chi viene colto nei luoghi di interesse militare dello Stato o in prossimità di essi, in possesso ingiustificato di mezzi idonei ad acquisire notizie segrete: ciò che viene punito è la volontà cosciente di detenere questi particolari strumenti, anche se manca la prova che il soggetto abbia concretamente agito a scopo di spionaggio.
Ecco, dunque, la particolarità dell'articolo 44 c.p.: alcune circostanze, come il possesso del kimmunicator, sono punite dal nostro Codice per la loro 'semplice' esistenza anche se, come nel caso che abbiamo immaginato, Kim non aveva la volontà di agire come spia!
Quindi Kim… attenta a dove vai!