L'art. 603 bis del codice penale si occupa dello sfruttamento lavorativo nelle sue più variegate forme, destinando a chiunque recluti manodopera per sé o per terzi, e che si approfitti dello stato di debolezza e di bisogno del singolo lavoratore al fine di sfruttarlo, la reclusione da 1 a 6 anni oltre che una multa da € 500 a € 1000 calcolata su ciascun lavoratore impiegato in tali condizioni.
Per di più, al suo ultimo comma presenta un elenco di aggravanti specifiche (per cui la pena potrà essere aumentata da un terzo sino alla metà) tra le quali spicca "il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa". Ed è proprio qui che la grande lente incantata di Diritto e Fiabe ha deciso di mettere a fuoco, ispirata da un grande classico in una veste forse mai considerata.
Avete mai fatto caso alla differenza di età tra Brontolo, Cucciolo, Dotto, Eolo, Gongolo, Mammolo e Pisolo? Ebbene sì, oggi saranno proprio i Sette Nani a tenerci compagnia. Abitanti di una foresta incantata, riescono a sostentarsi estraendo gemme e diamanti da una miniera poco distante dalla loro adorabile casetta.
Nel folto gruppo di sempre operosi, simpatici (ognuno a proprio modo), barbuti, spicca l'unico col viso pulito, che non parla o che comunque "non ha mai provato", il più giovane e goffo, tenero ed inesperto. Si pensa infatti che sia un ragazzino, un po’ complici le sue fattezze estetiche. Ricordate le grandi orecchie, gli occhioni dolci, il naso piccino, non un capello, non un’ombra di barba? E che dire dei suoi abiti, sicuramente in prestito, troppo grandi, tanto grandi da ballarci dentro ed inciampare ad ogni passo? Insomma, avrete ben capito che stiamo parlando di Cucciolo.
Ed ecco che proprio queste particolarità ci riportano al nostro consueto appuntamento col diritto: Cucciolo è un minore impiegato e sfruttato in età non lavorativa?
Il presupposto che il più giovane tra i nani sia minorenne lo ricaviamo sicuramente da tutte le caratteristiche oggettive poc’anzi descritte, così come da un altro elemento che caratterizza la sua figura anche dal punto di vista "professionale": se fate ben attenzione noterete che tutti i nani sono muniti di piccone per spaccare le rocce mentre Cucciolo ha come arnese personale una vanga che smuove solo superficialmente il terreno ed è di certo meno acuminata di un piccone (non vi tornano alla mente le forbici dalla punta arrotondata?).
Tuttavia, pur notando questa minima "cautela" appare evidente che se dovessimo trasporre al giorno d’oggi la situazione (così come descritta nella celebre scena della miniera e dello smonto serale al grido di "EOOO EOOO A CASA A RIPOSAR") ci chiederemmo immediatamente perché un ragazzino debba esser costretto a lavorare in una miniera di diamanti occupandosi di spostare ingenti quantità di detriti durante l’intera giornata.
Per definire la locuzione "età non lavorativa" dobbiamo far riferimento alla normativa internazionale, quindi alla Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo così come alle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.
Nello specifico, l'art. 32 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite prevede che «gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale».
Inoltre, possiamo far riferimento alla Convenzione di Lanzarote del 2007 (entrata in vigore nel 2010) con la quale gli stati membri europei sottoscrivono il loro impegno per reprimere lo sfruttamento minorile al fine di promuovere nuovi strumenti di protezione in concreto.
In questi ultimi troviamo espliciti richiami numerici all'età lavorativa essendo stata "osservata speciale" la categoria adolescenziale della fascia di età tra i 15 ed i 18 anni, alzando di fatto a 15 anni il limite per l’ingresso nel mondo lavorativo, eccezion fatta per i soli lavori agricoli, i servizi familiari ed i lavori leggeri per i quali persiste il limite dei 14 anni purché non provochino danni psicofisici al minore o gli precludono il giusto impegno per l'istruzione scolastica.
Dalle fattezze fisiche poc'anzi descritte, quindi, potremmo assolutamente far rientrare Cucciolo in un'età preadolescenziale e pertanto al di sotto del limite utile per l’ingresso nel mondo lavorativo.
Ma quali sono, in generale, le condizioni di sfruttamento idonee a configurare questa fattispecie di reato?
Ebbene, abbiamo parlato di eccezioni al limite d'età facendo riferimento per lo più a lavori agricoli, familiari o "leggeri" nei quali di certo non possiamo ricomprendere il lavoro in miniera! A tal proposito possiamo far riferimento al divieto di impiego del minore in lavori di trasporto e sollevamento pesi che superano una certa misura, così come il divieto di lavoro notturno o di lavori faticosi ed insalubri.
Ovviamente la normativa nazionale ha recepito tutte le indicazioni ed i divieti statuiti a livello sovranazionale e difatti l'art. 603 bis c.p., in riferimento al reato di sfruttamento minorile (aggravante specifica del generico reato di sfruttamento lavorativo), rappresenta la precisa espressione di tutte le cautele e tutele rivolte alla categoria dei minori, ispirato a sua volta dalla necessità di una loro maggiore protezione.
Essendo più a rischio degli adulti, perché inesperti e più soggetti agli infortuni, sono inoltre portatori di diritti fondamentali, anch’essi riconosciuti a livello internazionale e recepiti dai singoli stati, non solo membri dell’UE ma mondiali; tra questi meritano menzione speciale il diritto al gioco e ad una serena vita di relazione familiare così come il diritto/dovere all’istruzione scolastica (a tal proposito vi consiglio l’articolo su Pinocchio ed il contratto in frode alla legge).
Tornando alla dimensione del diritto nostrano, nella previsione dell'art. 603 bis c.p. "costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti."
Nonostante i Sette Nani rispettino un orario di lavoro giornaliero e nonostante la miniera sia assai proficua, tanto che per loro stessa ammissione hanno così tanti diamanti "da buttar", lo sfruttamento lavorativo nel caso specifico di Cucciolo si configura per varie condizioni tra loro concatenate: l’età del minore, la sottrazione del tempo necessario al fine di una corretta istruzione scolastica, la tipologia di lavoro faticoso ed insalubre, esplicitamente vietato ad un minorenne.
Possiamo quindi affermare che in una situazione di questo tipo si configurerebbe l'aggravante specifica dell'art. 603 bis c.p. per sfruttamento lavorativo di minore e per questo i restanti sei nani sarebbero punibili per la pena ivi prevista, aumentata da un terzo fino alla metà!
Di certo non vorremmo condannare in alcun modo i nostri simpaticissimi nani ma, soprattutto ai giorni nostri, non può non considerarsi l’anomalia rappresentata da un minore ai lavori “forzati”!
Fortunatamente di lì a poco giungerà la cara Biancaneve che riporterà una dimensione più giocosa nella vita di tutti i nani e soprattutto restituirà a Cucciolo un po’ di infanzia.
Eccola che prende posto sul ciglio del letto e con i suoi racconti svela il mondo delle fiabe.
Il sempre caro "C'era una volta…"