Art. 458 c.c. "Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis c.c. e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi."
Per capire ciò che l’articolo 458 c.c. dispone, viaggiamo con la fantasia nella Savana e più in particolare, proviamo a capire la portata del discorso che il Re Leone Mufasa fa al giovane principe, suo figlio, Simba.
Mufasa: "Guarda Simba tutto ciò che è illuminato dal sole è il nostro regno."
Simba: "Wow"
Mufasa: "Il periodo di reggenza di un re sorge e tramonta come il sole. Un giorno Simba, il sole tramonterà su tuo padre e sorgerà con te, come nuovo re."
Simba: "E questo sarà tutto mio?"
Mufasa: "Tutto quanto."
Simba: "Tutto ciò che è illuminato dal sole (…)"
Questo celebre colloquio tra padre e figlio de "Il Re Leone" è un tipico esempio di patto successorio istitutivo disciplinato dall'art. 458, comma 1, c.c..
Esistono tre tipi di patti successori:
- istitutivo disciplinato dall'art. 458 comma 1 c.c.;
- dispositivo disciplinato dall'art. 458 comma 2 c.c.;
- rinunziativo disciplinato dall'art. 458 comma 2 c.c..
La caratteristica comune dei tre patti summenzionati è riguardare il lascito dei beni di una persona in previsione della sua morte.
Si differenziano tra loro per la ratio ad essi sottesa.
Analizziamoli più nello specifico.
- Il patto successorio istitutivo è il negozio tra vivi gratuito od oneroso mediante il quale un soggetto conferisce ad un altro la titolarità di tutti i suoi beni o parte di essi con effetto a partire dal momento della sua morte.
Il divieto di patto successorio istitutivo tutela la libertà di testare quale diritto irrinunciabile di ogni individuo ed ha lo scopo di preservare la revocabilità del testamento fino all'ultimo istante di vita della persona.
Mufasa viola la disposizione di cui all'art. 458, comma 1, c.c. in quanto, istituendo suo erede Simba sulla Rupe dei Re, limita la sua libertà di "cambiare idea" e quindi di disporre diversamente del suo regno in un secondo momento. Il nostro ordinamento consente al testatore di cambiare idea fino all'esalazione dell'ultimo respiro.
Mufasa, quindi, in virtù del menzionato principio, potrebbe successivamente mutare le sue intenzioni nel senso di istituire, oltre a Simba, il vecchio saggio Rafiki quale suo erede.
La nullità del patto successorio istitutivo trova fondamento nell'inammissibilità della delazione (si utilizza il termine "delazione" per indicare l’aspetto oggettivo del fenomeno successorio, vale a dire la possibilità di subentrare, in tutto o in parte, nel patrimonio del de cuius) avente fonte pattizia.
- Il patto successorio dispositivo è il negozio tra vivi gratuito od oneroso con cui un soggetto dispone di diritti che potrebbero derivargli da una successione altrui che deve ancora aprirsi ai sensi dell'art. 456 c.c..
Il patto successorio in esame è vietato per due motivi:
- il primo è evitare che le persone siano indotte a compiere atti giuridici dei quali non sono in grado di valutare appieno l'incidenza sul loro patrimonio per l’inattualità degli effetti;
- il secondo consiste nell'immoralità di desiderare la morte della persona cui (eventualmente) si andrà a succedere.
Si pensi al caso in cui, prima della morte di Mufasa, Simba follemente e perdutamente innamorato di Nala, le trasferisce il diritto di proprietà di parte del regno che, tuttavia, entrerà a far parte del patrimonio di Simba solo con la morte del padre. Simba, pattuendo in tal senso, sta quindi disponendo di un diritto che ancora non gli appartiene.
Detto patto è nullo in quanto viola l'art. 458 comma 2 c.c..
- Il patto successorio rinunziativo è il negozio tra vivi gratuito od oneroso con cui un soggetto rinunzia ai diritti eventualmente spettantegli su una successione di altra persona non ancora aperta ai sensi dell'art. 456 c.c..
Le ragioni alla base del divieto di patto successorio rinunziativo sono sia la volontà legislativa di proteggere particolari categorie di soggetti che quella di impedire che una persona disponga, rinunciandovi, di diritti di cui non è ancora titolare ed il cui acquisto non è affatto certo.
Supponiamo che Simba abbia una sorellina di nome Amina. Amina, mentre il comune padre Mufasa è ancora in vita, stipula un patto con Simba mediante il quale rinuncia all'eredità che le verrà devoluta dal padre in favore del fratello così da evitare la frammentazione del regno.
Anche questo patto è nullo in quanto viola l'art. 458 comma 2 c.c..
Inoltre bisogna aggiungere che i patti successori istitutivi, dispositivi e rinunziativi possono anche configurarsi come patti aventi efficacia solo obbligatoria.
- Il patto successorio obbligatorio istitutivo è l'accordo mediante il quale un soggetto si obbliga a redigere un ulteriore atto con il quale disporrà della propria successione.
- Il patto successorio dispositivo obbligatorio è quell'accordo con cui un soggetto si obbliga a redigere un ulteriore atto con il quale disporrà di diritti che gli spetteranno in forza di una successione non ancora aperta.
- Il patto successorio rinunziativo obbligatorio, invece, è quell'accordo con cui un soggetto si obbliga a redigere un ulteriore atto con il quale rinunzierà ai diritti che gli spetteranno in forza di una successione non ancora aperta.
Facciamo qualche esempio:
- Esempio di patto successorio istitutivo obbligatorio: Mufasa si obbliga nei confronti del suo fedele maggiordomo Zazu di redigere un testamento in cui lo istituirà suo erede.
- Esempio di patto successorio dispositivo obbligatorio: Simba si obbliga nei confronti di Timon e Pumba a trasferire loro la proprietà del regno che gli deriverà dalla morte del padre Mufasa mediante un futuro contratto di compravendita.
- Esempio di patto successivo rinunziativo obbligatorio: Simba si obbliga nei confronti dell'ipotetica sorellina Amina a rinunciare ai suoi futuri diritti ereditari mediante una successiva pattuizione avente ad oggetto la citata rinuncia a diventare re.
Tutti questi patti sono nulli.
In conclusione si deve, ahimè, constatare che l'istituzione dell'adorato figlio Simba quale futuro regnante su tutto ciò che illuminato dal sole dal parte di Mufasa è nulla in quanto costituisce violazione del divieto di patto successorio istitutivo ai sensi dell'art. 458, comma 1, c.c..
Esiste però una deroga…