Si sa, le favole sono favole, quindi, immaginiamoci una volta ogni tanto la realtà!
Cenerentola è stata al ballo, ha vissuto la sua favola ed ogni giorno pensa al suo amato principe che, innamorato di lei, ha mandato il duca alla ricerca della misteriosa fanciulla che indossava quella scarpetta di cristallo.
Questo atto di ricerca, da considerarsi tranquillamente atto amministrativo perché proviene dallo Stato, può, in un'interpretazione estensiva, considerarsi illegittimo, perché lesivo di interessi soggettivi patrimoniali e non delle fanciulle del regno che vedono così leso il loro diritto ad una famiglia sana e prospera.
In questo caso qui, qualora le fanciulle del regno non fossero state d'accordo sulla natura dell'atto, perché lesivo di un loro interesse soggettivo, sarebbero tranquillamente potute andare dal giudice ordinario che, ex art. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato E, permette, qualora costui rinvenga l'illegittimità dell'atto amministrativo in questione, di disapplicarlo al caso concreto.
Non lo annulla né lo modifica, soltanto lo disapplica perché non è nelle su competenze poter incidere in generale sull'atto.
NB: 1) ex art. 4 della legge del 1865, il ricorso è fatto in via principale per l'atto amministrativo di natura costitutiva, non dichiarativa, mentre per l'art. 5 della medesima legge questo costituisce semplice oggetto di accertamento incidentale (la valutazione sulla legittimità o meno dell'atto è semplicemente un passaggio logico necessario alla decisione).
2) il giudice ordinario può riscontrare qualsiasi vizio tranne quello di merito.