Come ben sapete, la pubblica amministrazione deve motivare tutti gli atti da lei emanati in modo che l'amministrazione si svolga in maniera efficiente e corretta secondo l'art. 97 Cost. Ma per arrivare a ciò non è stato così semplice.
Infatti, fino agli anni 90, la PA non motivava nessun provvedimento se non quelli che si rinvenivano nel DPR n. 1199/71 in tema di ricorsi amministrativi e nella Legge Abolitiva del Contenzioso del 1865 n. 2248.
Successivamente, parte della dottrina aveva allargato questo obbligo di motivazione facendo leva sull'art. 111 Cost il quale prevede che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, nonché sugli artt. 24-97-103-113 Cost.
Sarà solo con l'art. 3 della legge 241 del 1990 che verrà sancito l'obbligo di motivazione da parte della PA nei confronti di tutti i provvedimenti da lei adottati.
Un esempio è la superbissima #Yzma, la consigliera dell'imperatore Kuzko, che si rifiuta di accettare la richiesta del contadino di avere da mangiare, affermando che "doveva riflettere prima di diventare un pezzente".
Una motivazione scarna ma in linea con quanto stabilito dal 97 Cost, poiché in questa poetica affermazione si possono rinvenire i due presupposti necessari per rendere valida la motivazione: i presupposti di fatto (essere un pezzente) e le ragioni giuridiche che hanno determinato le ragioni dell'amministrazione (non era un problema della PA- Yzma se costui non aveva da mangiare, poichè era un caso isolato e non un problema generale della popolazione.
Ergo, la totale mancanza di un interesse della pubblica amministrazione ad agire) sulla base delle risultanze dell'istruttoria (l'ascolto delle lamentele del contadino).
NB: 1) la motivazione dell'atto deve essere contestuale all'adozione dell'atto stesso
2) è invalido l'atto amministrativo sfornito di motivazione o l'atto amministrativo che non esprima compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base dell'atto, o che non indichi l'atto cui fa riferimento per la motivazione o che non lo renda disponibile.
3) E' illegittimo per eccesso di potere, invece, l'atto la cui motivazione sia perplessa, contraddittoria, incongrua e/o illogica. Sarà forse il nostro caso?)