Una giovane e bella forestiera si è persa nel bosco e, tutto ad un tratto, scorge un castello grigio ma maestoso.
Essendo freddo, perché inverno, vi entra dentro e, chiedendo ripetutamente il permesso ad entrare, vaga tra le stanze del castello cercando di scoprire chi ne fosse il proprietario. (Violazione di domicilio?) Ma ad un tratto ecco spuntare un'orribile e paurosa bestia che fa terrorizzare la povera Bella.
Dopo un po', però i due fanno amicizia ed è proprio qui che entra in gioco il diritto. Infatti, ci domandiamo, ma che diritto ha Bella di abitare nella casa della Bestia?
Ebbene, siamo difronte ai due diritti reali di uso e abitazione regolati rispettivamente dagli articoli 1021 e 1022 cc.
Si intende per diritto d'uso quel diritto reale che attribuisce al suo titolare (Bella) il potere di servirsi del bene e, nel caso sia fruttifero, di raccoglierne i frutti, ma solo per quanto occorre per i bisogni suoi e della sua famiglia. (Bella può fare tutto ciò che vuole nel castello della Bestia e quindi anche raccogliere i frutti che vengono prodotti nel castello).
Il diritto di abitazione invece permette al titolare del diritto (Bella) l'abitazione della casa-castello limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia. (Quindi anche il padre può vivere insieme a Bella).
Ricordiamoci però che questi due diritti reali sono "fratelli minori" dell'usufrutto, perché attribuiscono al titolare del diritto lo sfruttamento del bene ma non in maniera così ampia come nel caso dell'usufrutto (art. 978 e ss.) dove il titolare può usare il bene e raccoglierne i frutti nel rispetto della sua destinazione economica ( il castello della Bestia non può essere trasformato in resort di lusso).
Per quanto riguarda il diritto di uso, l'usuario (Bella) non può appropriarsi dei frutti civili, cedere il diritto o dare in locazione il bene ed, allo stesso tempo, può utilizzare il bene solo in relazione ai bisogni suoi e della sua famiglia.
Sulla stessa scia poi il diritto di abitazione che permette a Bella di abitare nel castello ma non di utilizzare il bene, ma non di cederla o locarla.
Sia per il diritto di uso che di abitazione vi è l'obbligo, per il titolare del diritto, delle riparazioni ordinarie, alle spese di coltura (per l'usuario), al pagamento dei tributi come l'usufruttuario(art. 1025 c.c.).
Infine, ex art. 1026 si sancisce che in materia di uso ed abitazione si applicano, ove compatibili, gli articoli relativi all'usufrutto.