Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede
La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile.
Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione (5).
Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione. (Art. 550 cc).
La vita (purtroppo) è cosi, quando si parla di soldi, non si guarda più in faccia nessuno.
E questo potrebbe essere il caso in cui la dolce principessa Aurora che, appresa la notizia della morte del padre re Stefano e della madre, la regina Leah, viene a scoprire che costui ha posto in essere un usufrutto ( eccedente la sua quota di legittima!) nei confronti delle tre buone fate Flora, Fauna e Serena.
Aurora succede alla nuda proprietà della quota disponibile,ma si sente lesa della sua quota, perché il valore di questa può essere inferiore al valore della quota di cui ha diritto.
Interviene in questo caso l'articolo 550cc il quale prevede due opzioni per i legittimari ( Aurora). La prima ipotesi ammette che la nostra principessa dia attuazione alla volontà espressa del testatore-padre re Stefano e quindi che possa conseguire la nuda proprietà dell'intero immobile oggetto di usufrutto.
La seconda ipotesi invece permette ad Aurora di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile che diverrà del legatario ( le tre buone fate Flora, Fauna e Serena), senza che questi diventi erede.
L'art. 550cc fa quindi in modo che il legittimario (la principessa Aurora) possa tutelare le proprie ragioni senza essere costretta ad esperire l'azione di riduzione. Per fare ciò la forma della scelta è libera ma deve essere effettuata entro il termine ordinario di prescrizione di dieci anni (art. 2934cc).
Questa forma di tutela del legittimario, nel nostro caso la principessa Aurora, prende il nome il Cautio Sociniana, escogitata per primo dal giurista Mariano Socino (1436-1507).