La giovane Anastasia, dopo mille peripezie e i molteplici tranelli tesi dal perfido Rasputin, riesce finalmente a ricongiungersi con l'amatissima nonna paterna Maria Fëdorovna, la quale nel frattempo non aveva mai perso la speranza di ritrovare la nipote dispersa anni prima durante la Rivoluzione. L'anziana donna, pur vivendo ormai da lungo tempo lontana dalla madrepatria, è tuttora titolare di un cospicuo patrimonio e continua a condurre una vita molto agiata a Parigi. Per questo motivo, dobbiamo capire quali saranno le conseguenze di questo felice ritrovamento.
Anzitutto è doveroso dare una nozione dell'istituto della scomparsa, che ritroviamo nel nostro Codice Civile all'art.48: si considera scomparsa una persona quando: 1) si è allontanata dal suo ultimo domicilio o residenza (ed è proprio questo il caso, in quanto Anastasia è scappata dal Palazzo d'Inverno e, nella confusione, si sono perse le sue tracce); 2) di lei non si hanno più notizie (infatti, nonostante le disperate ricerche dell'affezionata nonna, la piccola viene rinchiusa in un orfanotrofio a chilometri da San Pietroburgo, inoltre non dimentichiamoci che le cose erano rese assai più difficili dall'esilio dei parenti superstiti, che dunque non potevano riconoscerla); 3) situazione d'incertezza derivante dalle modalità in cui si sono verificati l'allontanamento e la mancanza di notizie (infatti nelle scene concitate della fuga dal Palazzo, la piccola Granduchessa viene strappata dalle braccia della nonna da Rasputin, ma la situazione non fa presagire nulla di buono circa la sorte della bambina, per cui per lungo tempo non si sa nemmeno se fosse ancora in vita o meno).
La situazione di incertezza è da considerarsi più una conseguenza delle prime due ipotesi, ed è davvero pericolosa, perché essa può danneggiare il patrimonio, dunque la posizione di coloro che vantano diritti o aspettative su questo (come gli eredi).
Di conseguenza vanno tenute a mente una serie di esigenze di conservazione del patrimonio e di tutela delle posizione degli interessati, infatti è stabilito che su istanza degli interessati il tribunale può nominare un curatore che rappresenti la persona scomparsa nella sua attività patrimoniale.
E' necessario ricordare che la scomparsa è una situazione di fatto, a cui fa da contraltare l'assenza, che è una situazione di diritto (art. 49 c.c.).
L'assenza consiste in una dichiarazione del tribunale (che deve seguire un procedimento disciplinato ex art.722 e ss. c.p.p.) per la quale sono necessari due presupposti: a) la scomparsa si deve protrarre da almeno due anni; b) la richiesta avviene da parte dei soggetti legittimati, dunque gli eredi dello scomparso e, secondariamente, coloro che ritengono di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui cioè coloro che in seguito alla morte dello scomparso sarebbero liberati da debiti o obbligazioni.
Le conseguenze della dichiarazione di assenza sono:
1) coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi a far data dal giorno in cui risalgono le ultime notizie dell'assente, possono essere immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente;
2) coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni che avevano i suoi confronti possono essere esonerati dall'adempimento di queste
3) in ogni caso l'assenza non scioglie il matrimonio; e però possibile che il coniuge dell'assente contragga un nuovo matrimonio che non può essere impugnato fino a quando dura l'assenza a (art. 117 c.c.).
D'altro canto è interessante analizzare le ipotesi di cessazione dell'assenza disciplinate dall'articolo 56 c.c.: a) ritorno dell'assente o prova della sua esistenza (e questo lo possiamo far coincidere con la prova inconfutabile che la giovane Anastasia porta nelle mani della nonna, cioè il medaglione regalatole dalla stessa anni prima recante la scritta "insieme a Parigi"); b) i possessori temporanei devono restituire i beni all'assente, ma se hanno alienato i beni o costituito dalle garanzie su di essi per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale, non avranno obblighi nei confronti dell'assente (art. 54 c.c.); c) se l'assenza è stata volontaria e ingiustificata, l'assente perde il diritto alla restituzione di quelle rendite che erano state messe da parte da quei successori che non avevano diritto a goderne in maniera totale (artt. 53, 56 c.c.); d) gli effetti della sentenza di assenza cessano anche quando e provata la morte dell'assente: in tal caso si apre la successione a favore di coloro che al momento della morte risultavano essere suoi eredi.
Questo è quanto possiamo ipotizzare possa accadere in punto di diritto a seguito del felicissimo incontro tra nonna e nipote.</p<
Se le cose si fossero messe male e Anastasia non fosse mai tornata tra le braccia della nonna, alla povera anziana, ormai sola al mondo, non sarebbe rimasto altro che ricorrere alla dichiarazione di morte presunta, alla quale si ricorre quando sono trascorsi almeno dieci anni dal giorno dell'ultima notizia dell'assente.
Tale particolare tipologia di accertamento interviene proprio per interrompere la pericolosa situazione di incertezza di cui parlavamo all'inizio, che rimane da un punto di vista patrimoniale il primo nemico da combattere, soprattutto nel caso in cui la scomparsa ormai duri da molti anni.