Nella piccola e sperduta isola di Kauai (Hawaii), la turbolenta Lilo si diletta in un corso di Hula, la tipica danza hawaiana, ma, ad un tratto, sia perché la piccola Lilo è un tipetto piuttosto "particolare" sia perché con la danza ci è poco avvezza, lo scontro con le compagne di corso è devastante.
Le bambine infatti incominicano a picchiarsi e a denigrare la povera Lilo, perché diversa e non brava nella Hula.
Ma, ed è ciò che ci interessa a noi, come ha fatto ad iscriversi Lilo al corso di danza? Molto spesso accade che, oltre alle scuole private, le scuole di danza nascano grazie alla costituzione di un'associazione che permette appunto agli iscritti di beneficiare, tramite il pagamento di una quota associativa, anche al corso di danza.
Capiamo quindi subito che per associazione si intende una persona giuridica privata, nata dalla volontà di più persone, e che mira a portare benefici a coloro che sono iscritti a tale associazione. Nel nostro caso, i genitori, aderenti all'associazione, beneficiano del corso di danza per le figlie. Da notare è che la differenza principale con la fondazione è che quest'ultima può essere costituita anche per testamento (14 c.c. e seguenti).
A livello normativo, le persone giuridiche private vengono disciplinate dagli art. 14 ss. del codice civile (Titolo II), integrata dal più dettagliato d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 .
L'associazione si costituisce per atto pubblico e tale atto deve essere composto da atto costitutivo e statuto che devono contenere determinate informazioni quali la denominazione dell'ente, lo scopo, il patrimonio, la sede e le norme sull'ordinamento e la fondazione oltre che gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione.
L'atto costitutivo dell'associazione deve essere poi depositato presso il registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.
A livello pratico nelle associazioni è l'assemblea, costituita con la presenza della metà più uno degli associati (i genitori delle bambine) e che vota con la maggioranza dei presenti, ad avere il potere decisionale. I genitori delle bambine di Kauai avranno quindi il potere decisionale all'interno dell'associazione ma, qualora si tratti ti atti importanti come la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sarà necessaria la presenza dei 3/4 di loro (degli associati) con il voto favorevole della maggioranza.
Il recesso (autonomo) dell'associato è sempre possibile se questa è costituita a tempo indeterminato, mentre, qualora voglia essere escluso (come stava per capitare alla piccola Lilo), deve essere l'assemblea a deliberarlo. In entrambe i casi però all'ex associato (forse la povera Lilo? ) non spetta nulla del patrimonio dell'associazione.
Infine l'estinzione delle associazioni che può avvenire per cause previste nell'atto costitutivo, per il raggiungimento dello scopo o per impossibilità di raggiungere lo scopo stesso. Una volta estinta, soggetti appositi (i liquidatori) prenderanno il posto degli amministratori, liquidando così l'ente.