"Portala nel bosco lontano… ed uccidila. E per darmi la prova, mi consegnerai il suo cuore in questa scatola. Qua dentro!", disse la Regina al povero cacciatore, rimasto attonito dalla richiesta della malvagia sovrana.
Questo, miei diletti, è lo schemino base per comprendere la delegazione passiva ex 1268cc e cioè quella modificazione del rapporto obbligatorio che si verifica quando un soggetto (delegante-Regina) impartisce l'ordine ad un altro soggetto ( delegato-cacciatore) di obbligarsi ad eseguire un pagamento nelle mani di un ulteriore soggetto (delegatario-Biancaneve).
Il delegante (Regina) è, molto spesso, allo stesso tempo, debitore del delegatario (Biancaneve) e creditore del delegato (cacciatore).
Due le figure previste dal nostro ordinamento in materia di delegazione passiva: a) delegatio promittendi, con la quale il delegato (cacciatore) si obbliga nei confronti del delegatario (Biancaneve) ad effettuare il pagamento di quanto dovuto dal delegante (Regina), b) delegatio solvendi, per il cui il delegato (cacciatore) effettua direttamente il pagamento nelle mani del delegatario (Biancaneve) senza "passare" dalla Regina.
NB: 1) la delegazione è intesa o come somma di due rapporti obbligatori distinti fra loro o come un rapporto trilatero complesso.
2) Si ha un rapporto di valuta tra delegante-Regina e delegatario-Biancaneve ed un rapporto di provvista fra delegante-Regina e delegato-cacciatore.
3) la delegazione passiva si differenzia dall'adempimento del terzo sono propri i rapporti di valuta e prevista che intercorrono fra i vari soggetti. Ergo, a fondamento dell'obbligazione vi è sempre una causa onerosa.