Lady Tramaine, la matrigna di Cenerentola, ha sempre ritenuto che le sue due figlie, Anastasia e Genoveffa, fossero delle stupide ed incapaci.
Morta la madre, le due sorelle, con amaro sgomento, scoprono quindi che buona parte della loro eredità è andata ad un lontano parente Anonimo. Che fare dunque per riavere ciò che è loro?
Innanzitutto, Genoveffa ed Anastasia esperiscono l'azione di riduzione ex art. 553cc per cui l'Anonimo deve ridare loro quanto ricevuto dalla madre nei limiti delle quote loro spettanti.
Solo successivamente, qualora l'Anonimo non restituisca alle sorelle quanto ricevuto in donazione da Lady Tramaine, queste potranno avvalersi dell'azione di restituzione ex art. 561cc il cui scopo, appunto, è quello di far entrare i legittimari (coloro a cui spetta la quota di legittima) nel possesso dei beni dati dal decuius a soggetti non così coinvolti nell'asse successoria.
All'art. 562cc. viene contemplato il caso in cui i donatari non restituiscano la cosa (intendesi anche bene immobile) per causa loro imputabile. In questo caso, sorgerà nei confronti degli eredi legittimi un diritto di credito verso i donatari.
Non meno importante, infine, è l'art 563 cc. che disciplina il modo in cui possono essere restituiti i beni immobili e cioè partendo secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Quando si richiede la restituzione degli immobili, lo si può fare anche per i beni mobili ed il terzo può liberarsi pagando l'equivalente in denaro.
Il donatario non dovrà restituire i beni mobili se dimostra di essere entrato in possesso della res in buona fede (possesso vale titolo) mentre per i beni immobili qualora entri in gioco l'art. 2652 n.8 cc.